Il Conto Termico 2.0 promuove e incentiva interventi di incremento dell’efficienza energetica degli edifici esistenti e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza. Responsabile dell’erogazione dei fondi e dei controlli è il GES, Gestore dei Servizi Energetici, ente del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Dal 31 maggio 2016 è in vigore il nuovo Conto Termico, che ha introdotto importanti novità rispetto al “vecchio” DM 28 dicembre 2012, potenziandolo e semplificandone il meccanismo. Oltre a un ampliamento delle modalità di accesso e dei soggetti ammessi (società in house e cooperative di abitanti), nel nuovo meccanismo sono state introdotte nuove tipologie di interventi di efficienza e risparmio energetico. Altre variazioni sottintendono la dimensione degli impianti ammissibili (aumentata), mentre sono state riviste le procedure di accesso diretto per gli apparecchi a catalogo.
I beneficiari di tali incentivi sono le Pubbliche Amministrazioni, le imprese e i privati, che potranno accedere a fondi per 900 milioni di euro annui, di cui 700 destinati a privati e imprese, e 200 a PA e cooperative di abitanti o sociali.
Grazie al Conto Termico, è possibile riqualificare i propri edifici migliorandone le prestazioni energetiche, riducendo in tal modo i costi dei consumi e recuperando in breve tempo parte dell’investimento sostenuto. Per quel che riguarda nello specifico, invece, le Pubbliche Amministrazioni, il Conto Termico 2.0 consente loro di esercitare un ruolo “esemplare”, contribuendo a costruire un territorio più efficiente dal punto di vista energetico e più rispettoso dell’ambiente.
Come già anticipato, le tipologie di interventi incentivabili sono di due tipi:
Ecco alcuni tra gli incentivi più alti:
Il nuovo meccanismo per l’erogazione degli incentivi è sicuramente rinnovato rispetto a quello del 2012, e introduce alcune interessanti novità:
Sul tema della cessione dei crediti, oggi è possibile effettuare i lavori di riqualificazione energetica e cedere all’impresa che li esegue l’onere di incassare l’incentivo economico previsto per tali interventi, in cambio di uno sconto di uguale entità sul totale dell’esecuzione dei lavori. La cessione del credito può avvenire solo per le domande di accesso diretto, e i crediti possono essere ceduti a un solo e unico concessionario, nella loro totalità e interezza.
Mediante la cessione del credito il cliente pagherà solo la differenza tra l’importo dei lavori e il contributo calcolato.
Per esempio € 5.000 di lavori – € 2.000 di contributo = € 3.000 importo da corrispondere alla ditta che esegue il lavoro.
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